Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Contratti bancari – Onere della prova ed opposizione a decreto ingiuntivo – opposizione decreto ingiuntivo – onere della prova – estratto conto ex art. 50 – revoca decreto ingiuntivo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi conti correnti
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 3163 del 28 settembre 2021 si è espresso circa l’onere della prova e l’opposizione a decreto ingiuntivo.
“Parte opposta ha, dunque, depositato il c.d. vecchio estratto di saldoconto che non può essere qualificato come un estratto di conto corrente come previsto dalla normativa bancaria e che poteva aveva rilevanza solo nella vigenza de1l’ex art. 102 della vecchia legge bancaria, limitatamente al procedimento monitorio, ma non può essere equiparato per efficacia probatoria all’odierno certificato ex art 50 del TUB che parla espressamente di estratto conto, di cui l’art 119 del tub.
Va, in proposito ricordato che l’onere della prova del credito incombesse sulla Banca, attore sostanziale, che doveva produrre gli estratti conto, non essendo sufficiente il saldaconto, salvo il riconoscimento dei movimenti da parte della controparte, a mezzo ad esempio di produzione di cd di parte.
Non può supplire a tale carenza probatoria il documento dell’opposta depositato in atti del 09. 10.2003 in cui sono elencate delle condizioni economiche, con la specificazione che avrebbero regolato il rapporto di conto corrente n. 11321 , di cui ne veniva comunicata la apertura sino a nuovo avviso e da una parte posteriore contenente l’elenco delle norme per i conti correnti di corrispondenza, in quanto non contiene gli elementi essenziali per essere qualificato come contratto di apertura del conto con approvazione specifica delle clausole contrattuali, nonché manca completamente della sottoscrizione delle parti, né risulta depositato alcun contratto di concessione del c.d. scoperto di conto corrente, ossia di concessione di fido o apertura di credito, né sono state depositate eventuali modifiche delle condizioni economiche succedutesi nel corso del tempo rispetto quelle indicate inizialmente.
In conclusione, l’opposta null’altro ha prodotto, oltre i documenti depositati nel costituirsi in giudizio ossia quelli relativi al procedimento monitorio e la mera stampa di un documento certificato ex art 50 del TUB predetto oggetto di contestazione specifica da parte dell’opponente.
Non può ritenersi tempestivamente depositata la documentazione prodotta dall’opposta oltre il termine concesso dal G.I. e, pertanto, non può ritenersi che parte opposta abbia assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo depositato la predetta documentazione nè all’atto della costituzione del 2006 nè nel termine ultimo indicato per la ricostruzione da parte del G.I.
In forza dì quanto premesso conseguono le seguenti considerazioni:
il decreto ingiuntivo è stato legittimamente sulla base della documentazione illo tempore prodotta; tuttavia nella successiva fase dell’opposizione, l’opposta a fronte delle contestazioni di parte opponete sulla necessità di produzione da parte della convenuta opposta, per provare la propria pretesa creditoria, di tutti gli estratti conto – ha omesso tale produzione, sicché non si può ritenere dimostrato che l’opposta abbia maturato i crediti indicati ne1 ricorso monitorio e che il sopraindicato estratto conto ne fornisca piena prova non essendo certificato né conforme alle scritture contabili ex art.50 T.U.B..
(…) Per tutti questi motivi (…) non può ritenersi assolto da parte della banca opposta l’onere della prova del preteso credito e quindi l’opposizione proposta merita l’accoglimento e di conseguenza revocato il d.i. opposto.
Pertanto il decreto ingiuntivo, va senz’altro revocato (…)”.



