Tribunale di Mantova e contratti bancari, Mediazione obbligatoria in corso di causa, condizione di procedibilità soddisfatta ove la procedura sia esperita utilmente entro l’udienza di rinvio, esperto in contenzioso bancario, verifica contratti bancari, perizia econometrica finanziamenti, anatocismo bancario, indeterminatezza tasso variabile Euribor, indeterminatezza mutuo con piano di ammortamento alla francese, anatocismo piano di ammortamento all’italiana, analisi conti correnti
Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 925 del 25/11/2024:
“Ad oggi, infatti, le parti non hanno ancora partecipato al primo incontro con la conseguenza che il termine di tre mesi previsto dalla norma per la conclusione del procedimento di mediazione è stato abbondantemente superato.
Si ritiene che quando la mediazione obbligatoria venga disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale possa, infatti, reputarsi soddisfatta ove la procedura sia esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si tenga, anche se lo stesso si concluda senza accordo (Cass. sentenza n. 40035/2021; Tribunale di Roma 01 luglio 2024).
Si ritiene, infatti, che anche a seguito della riforma c.d. Cartabia la mediazione debba essere svolta e quindi essere giunta a compimento entro l’udienza fissata dal giudice salva la possibilità di un rinvio della stessa nel caso in cui il procedimento di mediazione si sia protratto (dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti) fino al suo termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 6 del D. lgs. 28/2010.
Al termine per la definizione del tentativo di mediazione deve essere riconosciuto l’effetto di stimolare le parti all’attivazione della procedura in modo che essa possa essere portata a conclusione prima della celebrazione dell’udienza di rinvio e risponde all’esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, i quali non debbono ricadere sulla durata del processo ma hanno lo scopo di rendere effettivo l’eventuale raggiungimento di un accordo tra le parti.
(…) In conclusione, poiché il procedimento non è stato iniziato (né concluso) nel termine di tre mesi per colpevole inerzia delle parti (la convenuta ha proposta una sua domanda riconvenzionale) che hanno ritardato la presentazione dell’istanza, va dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta nel presente giudizio, non potendosi ritenere assolta la condizione prescritta dalla normativa citata (d.lgs. n. 28 del 2010).
(…) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibili le domande delle parti ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n.28/2010;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mediazione obbligatoria in corso di causa
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