ABF, Collegio di Roma – contratti bancari – PIES – mancata trasparenza – ritardo di comunicazioni variazioni economiche mutuo – mancata trasparenza – diritto di trasparenza violato – art. 120 tub – buona fede e correttezza contrattuale – verifica anomalie bancarie – anatocismo bancario – usura banca – perizia econometrica – perizia giurimetrica
ABF, Collegio di Roma, 26 aprile 2024:
“Secondo l’art. 120 novies tub, l’intermediario è obbligato a trasmettere tempestivamente il PIES in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta» – comma 2 – e «prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata.
(…) Peraltro, in mancanza di prova in ordine al rilascio tempestivo del foglio informativo contenente le mutate condizioni economiche praticate dall’intermediario, in senso sfavorevole per il cliente, deve ritenersi che il mutuatario ne sia venuto a conoscenza solo contestualmente alla conclusione del contratto di mutuo (così già questo Collegio n. 14552/2022).
È a fortiori evidente la violazione dell’obbligo di trasmissione del PIES in tempo utile al ricorrente per riconsiderare l’offerta e rivolgersi al mercato per valutare offerte alternative.
L’intermediario ha, dunque, privato il ricorrente della possibilità (…) di valutare, con adeguata cognizione, le offerte disponibili a valle del mutamento delle condizioni proposte, di talché il Collegio non può che accertare la violazione da parte della Banca dell’obbligo di agire in buona fede e correttezza nei rapporti con la clientela e la domanda risarcitoria va senz’altro accolta, per l’importo che il Collegio liquida in via equitativa, nella somma di 1.000,00 euro”.



