Corte di Appello di L’Aquila e contratti bancari, respinto ricorso in appello, mancato deposito degli estratti conto
La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 1209 del 28 giugno 2017 decide di respingere l’appello proposto dalla banca in merito ad un decreto ingiuntivo richiesto a carico di un correntista.
La Corte d’Appello ha ritenuto corretto l’operato del Giudice di primo grado in termini di differenziazione tra saldo conto ed estratto conto, infatti il saldo conto (inteso come certificazione globale del credito) può avere valenza solo in fase monitoria per la pronuncia di un decreto ingiuntivo, ma successivamente dovrà essere l’estratto conto a fornire, insieme al contratto, la prova del credito eventualmente vantato dalla banca.
Le “schede contabili” che parte appellante insiste, in sede di appello, a ritenere sufficientemente esaustive, appaiono invece alla Corte irrilevanti e comunque insufficienti a dare certezza e contezza del credito.
La corte ribadisce “nel rispetto del principio della certezza del credito, la banca era obbligata alla produzione di tutti gli estratti conto e i riassunti scalari sin dall’origine del rapporto intercorso con il cliente.
Dal momento che tale produzione non è avvenuta, la logica conseguenza è che il primo saldo contabile da cui partire per la ricostruzione in sede di CTU, deve essere ricondotto a zero, essendo venuta la banca meno all’onere della prova del credito su di essa incombente.
Sul punto è granitica la giurisprudenza di legittimità”.
Seguendo l’indirizzo granitico della giurisprudenza, appare pertanto corretto, il conteggio effettuato solo in base agli estratti conto del 02.01.2001 al 12.12.2002; con saldo iniziale ricondotto a zero.
Inoltre la Corte ha ritenuto le commissioni di massimo scoperto non dovute poiché la clausola risulta essere indeterminata, questo perché la banca non aveva indicato il periodo a cui faceva riferimento la commissione.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancato deposito degli estratti conto



