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ABF, Collegio di Coordinamento, 20 marzo 2024, decisione n. 3576 in tema di consumatore informato sulla polizza assicurativa:
Quanto sopra conduce al seguente principio di diritto:
“Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull’intermediario l’obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell’impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito.
Anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall’intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all’attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa”.



