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ABF, Collegio di Torino, 28 maggio 2025, decisione n. 5187:
“Fermo quanto sopra, si rileva che nella documentazione in atti non è presente alcuna indicazione in merito alla natura agevolata di tali condizioni e alla disciplina applicabile in caso di perdita dello status di dipendente da parte del correntista, né è stata prodotta alcuna convenzione relativa alle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari tra gli stessi intercorrenti.
Costituisce circostanza altrettanto pacifica tra le parti il fatto che nella fattispecie occorse non siano modifiche unilaterali ex art. 118 TUB, ma variazioni contrattuali concordate dal personale di filiale con uno dei cointestatari del rapporto, che ha sottoscritto il modulo di “variazione concordata” in atti.
L’oggetto del decidere attiene, quindi, alla eccepita eventuale illegittimità della variazione di condizioni economiche concordata con uno solo degli intestatari del conto corrente.
In merito, dall’estratto del contratto di conto corrente in atti si evince che risulta pattuita la facoltà dei cointestatari di operare disgiuntamente sul rapporto medesimo; in tale documento sono altresì espressamente indicati i casi in cui è richiesta la firma congiunta, tra i quali non risultano comprese le modifiche contrattuali.
Si rammenta, inoltre, il disposto dell’art. 1854 c.c.: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Nè parte ricorrente, che ha censurato la scelta della banca di sottoporre alla firma del cointestatario asseritamente debole ed impreparato a cogliere la portata delle variazioni ivi riportate, ha allegato o provato profili di incapacità in capo al cointestatario medesimo.
Alla luce, quindi, delle circostanze emerse, della normativa vigente e della documentazione contrattuale in atti ed in conformità con l’orientamento dei Collegi, deve ritenersi che, nel caso che ci occupa, la modifica delle condizioni negoziali inerente la gestione del rapporto e non la strutturazione del medesimo possa essere apportata disgiuntamente senza necessità del consenso degli altri contitolari (si richiamano, tra le altre, Collegio di Milano, decisione n. 17646/2021; Collegio di Napoli, decisione n. 8104/2016).
Pertanto, il ricorso non può essere accolto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Conto cointestato a firme disgiunte
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