ABF di Napoli – contratti bancari – apertura di credito in conto corrente – fido – anatocismo – usura – clausola di salvaguardia – ABF di Napoli e la c.d. clausola di salvaguardia – spese assicurative – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi di conti corrente – perizia anatocismo – perizia usura
L’ABF di Napoli, il 12/01/2022 si è espressa circa la c.d. clausola di salvaguardia.
“Per procedere in modo ordinato in tale direzione, occorre subito occuparsi della clausola c.d. di salvaguardia.
Nell’ambito del contratto di apertura tra le altre, compare, infatti, una pattuizione per cui «le condizioni economiche si intendono convenute e applicate entro il limite del tasso soglia previsto per ogni operazione dalla legge n. 108/12996».
6.- In realtà, una simile clausola – è bene dunque chiarire – non risulta interferire con la tematica che la presente fattispecie viene nel concreto a proporre.
Come detto, il punto attiene qui alla verifica dell’eventuale sussistenza di un’usura originaria: contestuale, cioè, alla stipulazione del contratto e dei relativi suoi contenuti economici.
Ora, rispetto a un’evenienza di questo genere la clausola di salvaguardia viene ad assumere i tratti sostanziali della clausola di stile: non essendo ipotizzabile che l’impresa bancaria predisponente fissi un carico economico eccedente il tasso soglia e che – nello stesso preciso momento – si porti a ridurre lo stesso al limite della soglia.
D’altra parte, pure è da evidenziare che la pronuncia di Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286 – sviluppando in altro modo lo stesso spunto argomentativo di base – è venuta a rilevare che la «con la “clausola di salvaguardia” la banca si obbliga contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il tasso soglia».
«La “contrattualizzazione” di quello che è un divieto di legge» – si è pure precisato – non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell’onere della prova.
Infatti, se l’osservanza del “tasso soglia” diviene oggetto di una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell’inadempimento contrattuale, con conseguente traslazione dell’onere della prova in capo all’obbligato, ossia alla banca»”.



