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Con la sentenza n. 5160 del 06 marzo 2018 la Corte di Cassazione si è espressa in tema di usura sia “presunta” che “concreta”.
La Cassazione ha ribadito la “centralità sistematica”, in materia di usura, della disciplina prevista dall’art. 644 comma 3 c.p., secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La Corte prende posizione sulla validità delle istruzioni di Banca d’Italia antecedenti a quelle del luglio 2009, nonché dei D.M. recanti tassi soglia determinati in base a dette istruzioni, affermando che tale normativa “appare contrastare con il principio della omnicomprensività fissato dall’art. 644, comma 3, c.p. e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile”.
Secondo l’orientamento citato (conforme alla Cassazione n. 8886/2017) occorre attribuire “centralità sistematica” all’art. 644 del c.p. e “dunque tutte le altre disposizioni che regolano la materia dell’usura, dovranno a detta norma uniformarsi e raccordarsi”.
In base ai suddetti principi, i Giudici di Cassazione ribadiscono i concetti espressi dalla Corte d’Appello, la quale aveva operato una “disapplicazione selettiva” dei D.M. emanati in conformità delle istruzioni di Banca d’Italia, ma che venivano considerati in violazione dell’art. 644, comma 4 del c.p.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Disapplicazione delle Circolari di Banca d’Italia



