Corte Costituzionale e finanziamento AGCM, professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, perizia econometrica carta revolving
Corte Costituzionale, 03 aprile 2026, n. 46:
“Non vi è, dunque, alcuna evidenza in merito a interferenze che possano condizionarne, sia pure indirettamente, l’attività o a qualche circostanza che possa anche solo mettere in dubbio che l’Autorità non disponga di mezzi adeguati per svolgere con efficacia i suoi compiti.
Con riferimento al profilo dell’indipendenza finanziaria dell’AGCM, occorre evidenziare che il quantum del contributo dovuto dalle società di capitali con fatturato superiore ai 50 milioni di euro è stabilito per legge proprio dalla disciplina censurata, potendo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato soltanto variare l’aliquota nell’ambito di una certa forbice prestabilita sempre per legge: l’ultimo periodo del comma 7-quater dell’art. 10 stabilisce infatti che «[e]ventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter».
Tale disposizione, nell’assicurare all’Autorità un ampio margine di discrezionalità nel variare la misura del contributo, risponde perfettamente alla necessità, ragionevolmente posta dalla direttiva 2019/1/UE, che il finanziamento dell’Autorità sia di entità tale da garantire l’effettivo e adeguato svolgimento dei suoi compiti. 11.
– In conclusione, deve ribadirsi la perdurante validità delle affermazioni contenute nella sentenza n. 269 del 2017, ossia che non è irragionevole far gravare sulle società di capitali caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento le spese di funzionamento dell’Autorità preposta al corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 7-ter e 7quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio del diritto dell’Unione europea di non discriminazione;
alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno;
agli artt. 101, 102 e 103 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; al regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato;
all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea;
agli artt. 20 e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sezione 2, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Finanziamento AGCM



