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La Corte di Appello Roma, 04 Marzo 2021, ribadisce che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata adesione della banca convenuta – opposta alla procedura di mediazione obbligatoria, comporta la revoca del decreto.
Viene, in pratica, ribadito quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19596 del 2020 “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria art. 5, comma 1 – bis, del d.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Sintesi dell’articolo: Adesione alla mediazione



