Corte di Appello di Bari, contratti bancari, contratto di mutuo, Omesso/inesatto tasso di interesse, omessa o inesatta specificazione del tasso di interesse, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, perizia usura mutuo, Rilievo d’ufficio della nullità negoziale
Corte di Appello di Bari, 29 maggio 2025, sentenza n. 802 in tema di Omesso/inesatto tasso di interesse:
“Il TAN, invece, integra proprio il tasso che, ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB, deve essere pattuito per iscritto, requisito soddisfatto dalla sua determinazione numerica o, anche, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca (cfr. Cass. 2024/n. 16456).
Ne discende che la deduzione relativa alla omessa o inesatta specificazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo integra l’allegazione di una nullità negoziale, suscettibile di essere formulata anche in appello o di essere rilevata di ufficio dal giudice.
Si afferma, infatti, che il giudice, se investito di una questione di nullità ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità per un vizio diverso da quello denunciato purché esso emerga dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio (…)
(…) Di fatto, si è in presenza di un’esatta indicazione del tasso in concreto applicato che si traduce nell’applicazione di un valore su cui non vi è espresso accordo tra le parti determinando, pertanto, la nullità del tasso d’interesse indicato nel contratto, perché non oggetto di una chiara e comprensibile pattuizione, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
(…) Accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la … a pagare in favore degli appellanti la somma di € 11.706,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”.



