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Corte di Appello di Milano, 28 febbraio 2025, sentenza n. 563:
La Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in relazione ad una controversia avente ad oggetto due contratti di interest rate swap stipulati a fronti di due contratti di leasing immobiliare, con scopo di “copertura”.
“Tali derivati rientrano nella fattispecie degli amortizing swap, ovvero degli swap “in ammortamento”, in quanto il nozionale di riferimento decresce sulla base di un prestabilito piano di ammortamento.
(…) Pertanto, in considerazione dei principi tecnico-finanziari richiamati dalla Consob nella Comunicazione del 26.2.1999, deve ritenersi che l’elevata correlazione tra il contratto derivato oggetto di causa e l’indebitamento sottostante, come riscontrato da entrambi i consulenti tecnici d’ufficio, sia idonea a dimostrare che l’operazione posta in essere dalle parti assolva la funzione di copertura.
(…) Ciò posto, ritiene la Corte che, sulla base dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, gli assunti della banca – riportati in precedenza – in ordine alla mancata indicazione della formula di calcolo del MTM e degli scenari probabilistici non risultano condivisibili.
Invero, come si evince dai succitati principi, il mark to market rappresenta un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente e, pertanto, è necessario che sia indicata la specifica formula matematica per la determinazione del calcolo dello stesso.
Inoltre, non si può ritenere irrilevante la mancata indicazione della formula matematica di calcolo del mark to market per il solo fatto che la formula applicata fosse adeguata, in quanto è necessario sia che la formula matematica risulti effettivamente indicata nel contratto.
Ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea, sia che la misurazione dell’alea espressa dalla formula in concreto utilizzata sia attendibile in modo tale che la predetta alea risulti razionale.
Infine, parimenti essenziale, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea, è l’esplicitazione degli scenari probabilistici, che consentono all’investitore di effettuare una prognosi su eventuali futuri squilibri tra i flussi di cassa e conseguentemente di decidere consapevolmente nel corso del rapporto se sciogliersi o meno dal contatto.
La carenza di esplicitazione del criterio di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici, rendendo l’oggetto indeterminabile comporta la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 cod. civ.
La Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.
definitivamente pronunciando, così dispone:
– in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dei contratti di hiterest Rate Swap”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Derivati SWAP nulli per indeterminatezza
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