Corte d’Appello di Catanzaro e contratti finanziari, Derivati finanziari indeterminati, perizia econometrica derivati SWAP, interest rate swap, nullità contrattuale, indeterminatezza oggetto del derivato, mark to market, mancanza causa del contratto, perizia derivati, tutela dell’investitore, trasparenza art. 23 TUF, indeterminatezza tassi variabili, derivati SWAP IRS, art. 1418 c.c., alea razionale dei derivati
Corte d’Appello di Catanzaro, 08 aprile 2025:
“L’orientamento appena riferito merita piena adesione poiché affronta compiutamente, ed in termini sicuramente condivisibili, il tema della gestione dell’alea, esigendone la cristallizzazione all’interno della struttura negoziale.
Orbene, il consulente tecnico d’ufficio nominato in questa sede, nel rispondere al quesito specifico, ha riferito quanto segue: “il contratto derivato del 7/12/2006 non prevede l’indicazione di nessun Mark to Market e di conseguenza non indica nè la modalità di calcolo del Mark to Market nè indica le formule necessarie per calcolarlo” (così a pag. 8 della relazione di consulenza).
La mancata determinazione del mark to market e, comunque, dell’indicazione di criteri per la misura dell’alea si risolve nella nullità strutturale del contratto di interest rate swap per carenza di adeguato sostegno causale, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
Affinché possa sostenersi che il mark to market sia quanto meno determinabile è necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente.
Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro.
(…) differenziali negativi derivanti dal contratto derivato; tale somma, quantificata da perizia di parte in € 257.149,03, non è stata nondimeno mai contestata dalla Banca, dovendosene quindi disporre la sua integrale restituzione (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Derivati finanziari indeterminati per la metodologia di calcolo
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