Corte di Appello di Napoli, contratti bancari, Approvazione della Delibera CICR 2000, Conto corrente, anatocismo, anatocismo bancario, delibera CICR 2000, comunicazione unilaterale insufficiente, perizia econometrica conti correnti, necessario accordo espresso, validità dell’anatocismo e Delibera CICR
Corte di Appello di Napoli, 03 giugno 2025, sentenza n. 2783:
“Infatti, come pure affermato dalla Corte del diritto, la valutazione ai fini dell’esistenza o meno del peggioramento di cui all’art. 7, commi 2 e 3, della più volte richiamata Delibera non può compiersi con riguardo all’andamento in concreto del conto corrente, perché altrimenti si finirebbe per far dipendere il peggioramento delle condizioni contrattuali da una situazione meramente contingente, che potrebbe essere presente in un dato momento (quello dell’entrata in vigore della Delibera CICR) e mancare in un frangente successivo, il che, oltre a contrastare con l’art. 7, che fissa un criterio univoco e astratto, dipendente dal solo tenore delle pattuizioni intercorse, finisce per veicolare, come è ovvio, esiti ben poco ragionevoli sul piano applicativo (per tale argomentazione, v. Cass. 19/5/2020, n. 9140, in motivazione).
In definitiva, ai fini dell’adeguamento dei contratti anteriori alla Delibera Cicr, è sempre necessario l’accordo espresso, il quale, nella specie, non ricorre, sicché il Giudice di prime cure ha correttamente espunto, ai fini della rideterminazione del saldo, ogni capitalizzazione”.
Sintesi dell’articolo: Approvazione della Delibera CICR 2000



