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Corte di Appello di Perugia, 18 settembre 2024, sentenza n. 651:
“L’inadempimento è quindi grave – a norma dell’art. 1455 cod. civile – sia perché ha inciso sull’oggetto del contratto, dato che l’inesperta investitrice ha inserito nel suo portafoglio dei titoli di cui ignorava la reale natura, sia in senso soggettivo, perché è lecito presumere che un piccolo investitore come la (…) non si sarebbe mai avventurata ad acquistare azioni che non erano quotate in un mercato regolamentato, tanto più considerando l’aleatorietà delle loro quotazioni (data l’assenza di domanda) e le difficoltà di trasformarle all’occorrenza in denaro liquido.
Tanto premesso va considerato che, secondo autorevole giurisprudenza da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi (Cass. n.8997/2021), le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione in caso di inosservanza dei doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità delle azioni BPB



