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Corte di Appello di Perugia, 20 dicembre 2024, ordinanza:
“(…) osservato che nella specie la (…) dovrebbe versare, sulla base della sentenza di I grado, il notevole importo di euro 113.566,24 rischiando, in caso di sua vittoria nel presente giudizio, di incontrare difficoltà di recupero della somma e ciò in quanto la (…) è una società veicolo, come tale disciplinata dalla legge n.130/99 il cui art.3, comma 2, (…) con la conseguenza che eventuali terzi creditori (quale potrebbe essere l’odierna opponente in caso di sua vittoria nel presente giudizio ove avesse in precedenza versato l’importo di cui sopra) non potrebbero contare sull’attivo sociale dato dall’importo dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
rilevato, per il resto, che la (…) risulta avere solo un capitale sociale di euro 10.000,00 del tutto incapiente in relazione ad un eventuale credito restitutorio della (…);
P.Q.M.
Sospende la provvisoria esecutività della sentenza impugnata”.
Oggetto dell’articolo: Sospensione provvisoria esecutività



