Corte di Appello di Torino e contratti bancari, Lexitor e rimborso per estinzione anticipata, Lexitor e rimborsi, Lexitor e rimborso ai consumatori, costi recurring e costi up front, perizia econometrica finanziamento ai consumatori Milano, professionista esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo e usura bancaria, rimborso spese assicurative, rimborso costi fissi in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, cessione del quinto e rimborso dei costi, perizia econometrica cessione del quinto
Corte di Appello di Torino, 20 novembre 2025:
“15.3 Sempre con riguardo ai costi di intermediazione, e, in particolare, con riferimento all’asserito difetto di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso di siffatti costi, occorre rammentare come tale motivo di doglianza sia già stato ritenuto infondato da questa Corte in plurime occasioni (App. Torino, 5/06/2025, n. 485; conf. App. Torino, 3/07/2023, n. 661; App. Torino, 18/03/2025, n. 255; App. Torino, 8/09/2025, n. 729; App. Torino, 1/06/2023, n. 544).
15.3.1 Infatti, il diritto alla riduzione compete al consumatore nei confronti del finanziatore quale parte contrattuale, indipendentemente dalla circostanza che alcuni costi siano materialmente corrisposti a soggetti terzi: le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che sono soggette a riduzione proporzionale secondo i principi Lexitor.
(…) 15.3.2 Tali conclusioni, inoltre, risultano confermate anche dal comma terzo dell’art. 125-sexies T.U.B., il quale, nell’attribuire al finanziatore l’azione di regresso verso l’intermediario creditizio presuppone chiaramente che i costi di intermediazione siano retrocessi dalla banca al cliente e poi recuperati presso il terzo.
Tale operazione – a ben vedere – ricalca perfettamente, a rovescio, quella iniziale, nella quale la banca incassa le commissioni di intermediazione e poi le gira al professionista che ha eseguito il servizio up front.
È vero che tale disposizione è stata introdotta dall’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ma essa attua, pro futuro, principi già desumibili dalla sentenza Lexitor: ciò porta univocamente alla conclusione che anche con riferimento ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di approvazione del decreto le spese fatturate da terzi debbano essere restituite al cliente insieme a tutte le altre componenti del costo totale del credito.
(…) 15.5 Ugualmente infondate devono ritenersi le argomentazioni dell’appellante incidentale volte a dimostrare l’asserita esclusione della cessione del quinto dello stipendio o della pensione dall’ambito applicativo della Direttiva 2008/48/CE, in quanto rientrante nelle esenzioni previste dall’art. 2, par. 2, lett. l).
(…) 18.2 In virtù di tali ragioni, parte appellata sarà pertanto tenuta al pagamento, a favore di parte appellante, della somma di euro 1673,82 a titolo di costi non rimborsati, in ossequio all’applicazione del criterio pro rata temporis, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, nonché legali nella misura di cui all’art. 1284, c. 4 a far data dalla domanda (fermo lo scomputo in sede esecutiva delle eventuali somme già pagate in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado).
19.1 Più in particolare, con riferimento all’errata compensazione parziale delle spese, evidenzia l’appellante come abbia errato il Tribunale nel ritenere che la sopravvenuta incostituzionalità (a seguito di Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263) dell’art. 125 sexies T.U.B. legittimi la compensazione parziale delle spese di lite, posto che la Corte Costituzionale con la predetta pronuncia ha consolidato e ribadito i principi già espressi dalla sentenza Lexitor, così confermando la fondatezza e la legittimità della domanda dell’odierno appellante.
19.2 Con riguardo, invece, al rigetto della domanda di rimborso dei costi della consulenza tecnica di parte, rileva l’appellante come tale statuizione si ponga in contrasto con numerosi precedenti di legittimità e di merito, secondo i quali per la condanna del soccombente al rimborso delle spese di CTP è sufficiente la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Lexitor e rimborso per estinzione anticipata
Articoli correlati:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1976 del 07/05/2024: Confermata la Lexitor



