Corte di Appello di Torino e Contratti bancari – Mutui – Limite di Finanziabilità – Nullità – Limite di finanziabilità mutuo
La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 872 del 27 agosto 2020, si è pronunciata sul tema della superabilità del limite di finanziabilità nelle operazioni di credito fondiario e sull’inammissibilità della conversione del contratto in mutuo ipotecario, ai sensi dell’art. 1424 c.c.
La Corte recepisce l’orientamento della Cassazione, che prevede:
1) che il mancato rispetto del limite de quo ai sensi dell’art. 38 T.U.B. determini la nullità del contratto di mutuo fondiario;
2) la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario (sentenza n. 17352/2017).
I Giudici della Corte d’Appello affermano che “Il mutuo fondiario, in violazione del limite di finanziabilità, è nullo in quanto incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto – tra gli altri – a regolare il quantum della prestazione creditizia.”
Circa la possibilità di conversione del contratto, gli stessi Giudici hanno chiarito che “Il giudice di merito, in ipotesi di superamento del limite di finanziabilità, in mancanza della domanda di conversione ex art. 1424 cc da parte del creditore, non può riqualificare il mutuo fondiario in mutuo ipotecario comune, non avendo la banca formulato espressa e tempestiva istanza di conversione“.



