Corte di Cassazione e contratti bancari, Carenza di legittimazione attiva, cessione dei crediti in blocco, prova del credito, perizia econometrica mutuo, commercialista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, indeterminatezza del credito, ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Corte di Cassazione, 16 settembre 2025:
“6. Orbene, nella specie, disattendendo la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva delle società …. s.p.a. – costituitesi in qualità di cessionarie dei crediti vantati dall’originaria attrice-, la corte d’appello, dopo avere correttamente affermato che la “pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa”, si è invero limitata ad osservare:
“tuttavia, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 20739 del 28.6.2022 e Cass. 29.12.2017, n. 31188).
Ciò detto, si osserva che, nel caso di specie, le parti di cui sopra hanno documentato la pubblicazione dei rispettivi atti di cessione”.
A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.
Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.
7. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Carenza di legittimazione attiva
Articoli correlati:
Tribunale di Benevento, 24/10/2025, sentenza n. 1793: Prova legittimazione attiva cessionaria
Giudice di Pace di Bergamo, 28/08/2024: Legittimazione attiva cessionaria



