Corte di Cassazione a Sezioni Unite e contratti bancari, Notifica nulla non pregiudica l’interruzione della prescrizione, interruzione della prescrizione, notifica nulla, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, perizia econometrica finanziamento Milano
“Con la sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un annoso e significativo contrasto giurisprudenziale concernente gli effetti, sul piano del diritto sostanziale, della rinnovazione di una notificazione nulla dell’atto introduttivo del giudizio, ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Il quesito posto alla Corte è se la sanatoria con efficacia ex tunc (retroattiva) della nullità della notificazione, prevista dall’art. 291 c.p.c. si estenda anche all’effetto interruttivo della prescrizione, oppure se tale effetto si produca solo dal momento della notifica rinnovata e valida.
IL CASO
La vicenda processuale trae origine da un’azione revocatoria fallimentare promossa da una società per azioni in liquidazione e amministrazione straordinaria nei confronti di un istituto bancario.
L’attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare inefficaci alcune rimesse bancarie effettuate nel cosiddetto “periodo sospetto”, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, della Legge Fallimentare.
L’atto di citazione, introduttivo del giudizio, veniva notificato entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2903 del Codice Civile.
La notifica veniva indirizzata alla società bancaria originaria, che nel frattempo era stata incorporata per fusione in un altro istituto di credito, presso la sede della società incorporata, dove però operava un soggetto diverso, che si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale adito, rilevando un’incertezza nell’identificazione del convenuto, disponeva la rinnovazione della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.
L’attrice provvedeva al rinnovo della notifica nei confronti della società incorporante, la quale si costituiva in giudizio eccependo l’avvenuta prescrizione dell’azione, essendo ormai decorso il quinquennio dalla data di riferimento.
I giudizi di merito si concludevano con due decisioni l’una diametralmente opposta dall’altra.
L’eccezione di prescrizione veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva che la prima notificazione, sebbene viziata, non era inesistente ma meramente nulla.
Secondo il Tribunale, il vizio era stato sanato con efficacia retroattiva (ex tunc) con la rinnovazione della notifica.
Pertanto, l’effetto interruttivo della prescrizione doveva farsi risalire alla data della prima notifica tempestivamente eseguita.
Diversa la decisione della Corte di Appello, la quale riformava la sentenza di primo grado accogliendo il gravame proposto dalla convenuta.
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Fonte: avvocatoandreani.it
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