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Corte di Cassazione, 31 dicembre 2025, ordinanza n. 34927:
“4.1. Il motivo è infondato per tre indipendenti ragioni. La prima ragione è che “il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante [ai fini del giudizio di responsabilità], perché la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto che fisicamente lo colloca” (Sez. 3, Ordinanza n. 26079 del 10.7.2025).
Alla motivazione di tale decisione, non scalfita dalle deduzioni svolte dalla società ricorrente nella memoria, il collegio intende dare continuità, e ad essa rinvia ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
4.2. La seconda ragione è che, per quanto concerne il dovere di informare cliente/assicurato sui rischi dell’investimento, il testo unico sull’intermediazione finanziaria e il codice delle assicurazioni dettano regole essenzialmente coincidenti, riassumibili in due concetti:
a) raccogliere dal cliente le informazioni necessarie a valutare le sue esigenze di investimento o di assicurazione;
b) spiegare al cliente le caratteristiche del contratto proposto (che non vuol dire semplicemente sottoporgli un modulo prestampato da sottoscrivere).
4.3. La terza ragione è che la condotta materiale accertata dalla Corte d’appello (predisporre documenti contrattuali oscuri od ambigui) costituirebbe inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede persino se non esistessero né il TUF, né il CDA.
Il dovere di parlar chiaro è pietra angolare del diritto dei contratti, si fonda sull’art 1175 c.c. e prescinde dalla qualità soggettiva delle parti.
Quel dovere grava incondizionatamente tanto sulla multinazionale dedita alle più raffinate operazioni finanziarie, quanto sul venditore di saponette.
Sicché, avendo la Corte d’appello ritenuto dimostrata in facto una condotta decettiva da parte dell’assicuratore (accertamento di fatto, come tale non sindacabile in questa sede), è irrilevante stabilire per quale esatta ragione giuridica quella condotta fu illegittima.
Di ragioni giuridiche non c’era, nel caso di specie, che l’imbarazzo della scelta, e tutte avrebbero condotto al medesimo risultato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Polizze unit linked nulle
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