Tribunale di Firenze, contratti bancari, Estratto conto art. 50, decreto ingiuntivo, opposizione a decreto ingiuntivo, valenza estratto conto ex art. 50
Tribunale di Firenze, sentenza n. 3001 del 27/09/2024 in tema di Estratto conto art. 50:
“- Sull’onere assertivo e probatorio delle parti Nel caso, vertendosi nell’ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giova ricordare la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14640/2018), secondo cui, nel giudizio d’opposizione si verifica un’inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell’onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle stesse, cosicchè la qualità di attore spetta alla parte formalmente convenuta – ovvero al creditore che ha richiesto l’ingiunzione -, sulla quale grava l’onere della prova dell’allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente – sul quale per contro incombe l’onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, della pretesa creditoria dall’attore azionata in sede monitoria.
Nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l’onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto di credito rivendicato.
La “non contestazione” – cui è processualmente equiparabile la contestazione generica è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. sentenza n. 10031/2004).
(…) L’opposizione pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che merita di essere dichiarato definitivamente esecutivo”.



