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  • Tribunale di Roma, 05/03/2021, sentenza n. 3929: somma mutuata al ripianamento di pregresse passività non implica la nullità del mutuo per difetto di causa
9 Settembre 2026

Tribunale di Roma, 05/03/2021, sentenza n. 3929: somma mutuata al ripianamento di pregresse passività non implica la nullità del mutuo per difetto di causa

Studio Caliendo
giovedì, 16 Dicembre 2021 / Published in News

Tribunale di Roma, 05/03/2021, sentenza n. 3929: somma mutuata al ripianamento di pregresse passività non implica la nullità del mutuo per difetto di causa

CTU Quesiti su conto corrente

Tribunale di Roma – contratti bancari – contratto di mutuo ipotecario – Ripianamento di pregresse passività mutuo – Destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse passività rinvenienti da altri rapporti giuridici – Nullità del contratto di mutuo – difetto di causa – Esclusione – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo

 

Secondo il Tribunale di Roma, 05 marzo 2021, sentenza n. 3929, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse passività rinvenienti da altri rapporti giuridici non implica, di per sé, la nullità del contratto di mutuo (e della garanzia ipotecaria) per difetto di causa.

“Orbene, nel caso in esame è pacifico che la somma mutuata sia stata utilizzata per ripianare l’esposizione debitoria gravante sul conto corrente intestato alla società opponente.

(…) Peraltro, come evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8564 del 08/04/2009, la nullità della causa del mutuo è rilevabile solo nel c.d. mutuo di scopo, poiché nel caso di mutuo di scopo “il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata e siffatto impegno assume rilievo causale nell’economia del contratto: pertanto, l’accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell’attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l’opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi”.

(…) In altre parole, come anche osservato da altro, corretto orientamento, l’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito). Essa può integrare, invece, – e normalmente integra – una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario (arg. da Cass., 13 aprile 2016, n. 7321).

Ciò posto, per completezza di esposizione, si evidenzia che quanto sopra non esclude che, in singole operazioni, possano ravvisarsi finalità contrastanti con talune normative: tuttavia, in tali casi, la tutela del cliente non si riverbererà sulla validità dell’atto, ma sulla condotta abusiva dell’istituto di credito dando luogo agli ordinari rimedi risarcitori.

In conclusione, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse passività rinvenienti da altri rapporti giuridici non implica, di per sé, la nullità del contratto di mutuo (e della garanzia ipotecaria) per difetto di causa”.

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