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Tribunale di Crotone, 22 settembre 2024:
“Il Tribunale di Crotone si è uniformato alla Sentenza Cass. Civ., sez. III, 03.05.2024 n. 12007 accogliendo l’opposizione e sospendendo l’esecuzione.
Nel caso di specie la somma concessa in prestito è stata erogata al momento della sottoscrizione dell’atto pubblico, ma si tratta di un semplice accredito contabile poiché la somma, oltre a permanere nella disponibilità materiale della Banca, rientrava nella titolarità giuridica di quest’ultima atteso il deposito – irregolare ex art. 1782 cod. civ. – dell’importo erogato su un conto corrente vincolato presso la stessa.
Quindi la Banca si impegnava a provvedere allo svincolo delle somme all’avverarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo, coincidenti sostanzialmente con il consolidamento della garanzia ipotecaria, e solo in questo secondo momento sorgeva per la cliente l’obbligo di provvedere alla restituzione.
Il giudice motiva la sua decisione per il fatto che non è stata prodotta una seconda quietanza che, consacrata in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata ai fini dell’art. 474 c.p.c., attesti l’effettivo svincolo della somma accreditata e la conseguente insorgenza dell’obbligo restitutorio in capo alla mutuataria”.
Sintesi dell’articolo: Mutuo condizionato: deposito irregolare



