Contratti bancari – inadempimento delle obbligazioni – Abuso del processo da parte del creditore – accanimento del creditore – abuso del processo – inammissibilità della domanda, Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7409, del 17 marzo 2021 stabilisce il seguente principio di diritto:
“Se il debitore ha l’obbligo (imposto dall’art. 1176 c.c.) di adempiere puntualmente la propria obbligazione, il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall’art. 1175 c.c.) di collaborare con il debitore per facilitarne l’adempimento, di non aggravare inutilmente la sua posizione, di tollerare quei minimi scostamenti nell’esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio.
Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporterà l’inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione”.
Sintesi dell’articolo: Abuso da parte del creditore



