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La Corte di Cassazione, con sentenza del 19/07/2021, n. 20633, accoglie il ricorso proposto dal fideiussore ribadendo, “in particolare al riferimento alla fattispecie dell’obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), con la conseguenza, lumeggiata segnatamente dalle decisioni della Corte UE (C-74/15 e C-534/15), che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un’attività professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all’applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all’applicazione del foro del consumatore (Cass. Sez. III-IV, 03/12/2020, n. 27618; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666; Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n. 742)”.
Sintesi dell’articolo: Applicabilità al fideiussore della disciplina consumeristica


