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La Corte di Cassazione Civile del 15 dicembre 2020, con sentenza n. 28.635, conferma che la “sofferenza”, che obbliga ogni intermediario finanziario, alla segnalazione in Centrale Rischi, si concretizza in una situazione di grave crisi del soggetto segnalato, anche se la crisi deve essere considerata in una forma più lieve rispetto alla grave dichiarazione di fallimento.
L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare in maniera automatico al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
Sintesi dell’articolo: Iscrizione a sofferenza nella Centrale Rischi


