Corte di Cassazione – contratti bancari – interessi di mora – indeterminatezza della clausola – art. 1224 – tasso legale – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutui – analisi mutui
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24181 del 08.09.2021, ha stabilito che, qualora non sia certo il tasso dell’interesse convenzionale applicabile prima della mora oppure se i contraenti non hanno definito convenzionalmente un saggio superiore a quello legale da applicare dopo la risoluzione del contratto, opera il principio generale di cui all’art. 1224 c. 1 c.c.: si applica il tasso legale a decorrere dalla mora sino al saldo.
Secondo la Corte:
“Ove manchi tale ultimo profilo dell’accordo, non è possibile applicare il tasso variabile stabilito dai contraenti per il periodo di efficacia del loro rapporto giuridico, anche al periodo successivo alla risoluzione del rapporto, alla quale consegue la perdita di efficacia dello stesso, né tantomeno trasformare il tasso convenzionale variabile, previsto contrattualmente, in un tasso convenzionale fisso che le parti non hanno espressamente convenuto”.
In conclusione:
“in difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull’applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti”.