Corte di Cassazione e contratti bancari – Usura – art. 1815 c.c. – interessi di mora – Interessi moratori in usura
Secondo la Cassazione civile (Sezione III – Ordinanza del 09 novembre 2020, n. 24992) l’espressione “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” ha come chiave di lettura proprio la congiunzione “e” (…) Infatti, la congiunzione unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla. Circoscrivendo a quel che si definisce “la clausola”, il legislatore – è ragionevole intendere – non ha investito tutto il negozio, bensì ha dettato una nullità parziale e, immediatamente, ne ha determinato gli effetti in termini pieni e realmente sanzionatori: avrebbe potuto anche decurtare la debenza esclusivamente della cresta superante il tasso soglia, ma lo ha voluto inequivocabilmente escludere, facendo cadere tutti gli interessi che la clausola risultata nulla regolava”.
Il centro della norma, allora, è proprio “la clausola”; e il collegamento ad essa nella parte conclusiva del comma circoscrive al contenuto della clausola il significato di tale dettato finale. Il fatto che manchi l’articolo davanti all’ultima parola del comma – “e non sono dovuti interessi” in luogo di “e non sono dovuti gli interessi” potrebbe effettivamente deviare verso una interpretazione – estensiva se non vi fosse proprio la congiunzione che, rapportando “interessi” a quella “clausola” che “è nulla”, limita – e ancor più di quanto avrebbe potuto effettuare l’inserzione dell’articolo – l’oggetto della sancita non debenza.
Una interpretazione correttamente letterale, in conclusione, non consente di “svincolare” dalla clausola nulla gli interessi non più dovuti: devono essere, quelli caducati per la nullità, proprio e soltanto gli interessi previsti in quella clausola”.
Sintesi dell’articolo: Interessi moratori in usura



