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Corte di Cassazione, ordinanza n. 711/2025 conferma la nullità delle clausole di indicizzazione per indeterminabilità dell’oggetto a causa della mancata indicazione del coefficiente base, che ha causato anche la nullità della clausola “rischio cambio” Euro/CHF.
“nè vale a confutazione della decisione l’affermazione fatta dalla ricorrente, a cui dire, il dato (quello della base temporale) era agevolmente conoscibile aliunde ed oggettivamente e nel corso del giudizio era emerso che:
a) nei siti ufficiali i tassi Euribor e Libor sono espressi su base 360.;
b) nelle fatture inviate erano precisati i tassi di riferimento Euribor applicati, posto che per questa via rimane confermato che il contratto non conteneva “un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.
A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo” al creditore”.
Oggetto dell’articolo: Leasing: nullità clausole di indicizzazione



