Corte di Cassazione e contratti bancari, anatocismo illegittimo dal 2014, anatocismo vietato dal 2014, anatocismo bancario, perizia econometrica anatocismo e usura, perizia econometrica conto corrente, Delibera cicr del 2014, art. 120 TUB, esperto in contenzioso bancario Milano
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1135 del 13 gennaio 2026:
“D’altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all’organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari – stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi – rendeva di fatto superfluo l’intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d’Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato.
Sotto tale aspetto l’intervento demandato al CICR in forza della precedente versione dell’art. 120, comma 2 (quella introdotta dal Dlg nr 342 del 1999 ), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di “interessi sugli interessi” implicava l’adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell’applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori): talché era impensabile che le banche potessero praticare l’anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera.
È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all’autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata (cfr Cass. nr 21344 del 2024).
In tema di contratti bancari va in conclusione rilevato che il divieto di anatocismo previsto dall’art 120, secondo comma del dlgs nr 385 del 1993, come sostituito dall’ art 1 comma 628 della l. nr 147 del 2013 decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le nell’esercizio dell’attività bancaria”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Anatocismo vietato dal 2014
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