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Corte di Cassazione, 13 novembre 2024, ordinanza n. 29374:
“Contrariamente a quanto sostenuto dall’orientamento favorevole all’utilizzo del “saldo banca”, la Corte ha considerato distinte l’azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca ed ha ritenuto che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente (e, quindi, nulle) è una legittima operazione di ricostruzione della realtà giuridica rispetto a quella storica offerta dalla banca e che, pertanto il disposto dell’art. 1422 cod. civ.- in ragione del quale la nullità delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione – non risulterà violato, ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
(…) La Corte accoglie il ricorso proposto (…)”.



