Corte di Cassazione e contratti bancari, Esibizione documentazione in corso di causa, Richiesta documentazione a causa in corso, richiesta documentazione in corso di causa, legittima richiesta documentazione, onere della prova correntista, perizia econometrica conti correnti
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3875 dell’08 febbraio 2019, ha stabilito che il correntista ha diritto di ottenere un ordine di esibizione in corso di causa avente ad oggetto le scritture contabili della banca avendo l’unico onere di provare l’esistenza del rapporto contrattuale, e dunque senza che gli possa essere opposta la mancata preventiva richiesta ex art. 119 Tub.
Il principio era già stato affermato dalla Cassazione con sentenza n. 11554/2017 e trova ragione nella natura sostanziale, e non meramente processuale, del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione.
In questo modo, viene disattesa l’opinione di parte della giurisprudenza che riteneva “meramente esplorativa” l’istanza di esibizione documentale avente ad oggetto documenti, che potrebbero richiedersi, preventivamente, a mezzo dell’istanza ex art. 119 Tub, osservando la Suprema Corte come la norma non preveda “nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito”.
Diversamente, si negherebbe alla norma del Tub la sua funzione di essere uno dei più importanti strumenti di tutela riconosciuti dalla normativa di trasparenza in ambito bancario, e si “trasform(erebbe) uno strumento di protezione del cliente (…) in uno strumento di penalizzazione del medesimo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Esibizione documentazione in corso di causa



