Giudice di Pace di Milano – contratti bancari – Finanziamento – polizza assicurativa – inclusione TEG – art. 117 T.U.B. – anatocismo bancario – usura – anatocismo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi finanziamento – analisi bancarie – analisi mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
Con sentenza n. 5380 del 19.09.2023 il Giudice di Pace di Milano ha ribadito che nel TEG vanno incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative (anche nei contratti ante 2010).
“il costante orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema (Cassazione Civile sentenza n. 8806/2017 – Cassazione Civile sentenza n. 5160/2018 – Cassazione Civile ordinanza n. 22458/2018 – Tribunale di Milano sentenza n. 11209/2019 – Cassazione Civile sentenza n. 17466/2020 – Corte di Appello di Milano n. 1190/2021 – Tribunale di Torino ordinanza 26.07.2021 – Cassazione Civile ordinanza n. 22465/2021) ha ripetutamente dato risposta affermativa motivando come la centralità sistemica della norma dell’art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria, impone che nel calcolo del TEG rientrino tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, con la sola esclusione delle imposte e tasse; in particolare, devono rientrarvi anche le spese di assicurazione in quanto contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e dotati di una connotazione propriamente remunerativa”.
(…) “in caso di usurarietà del tasso applicato al finanziamento, il mutuatario è conseguentemente tenuto a restituire la sola sorte capitale”.