Tribunale di Lecce e contratti bancari, Indeterminatezza TAEG e regime di capitalizzazione, perizia econometrica mutuo
Con sentenza n. 787, il Tribunale di Lecce, 22 marzo 2022, stabilisce il ricalcolo degli interessi secondo il tasso sostitutivo legale a causa dell’indeterminatezza del TAEG e del regime finanziario.
“Nel caso in esame la differenza tra il TAEG dichiarato in sede di stipula del contratto di mutuo e TAEG effettivamente applicato dalla banca è determinata dal non aver ricompreso nel calcolo le spese per le polizze assicurative a garanzia di eventi infausti non derivanti dal debitore.
Tale doglianza deve essere condivisa.
Come specificato dal CTU economico-contabile infatti per il mutuo fondiario oggetto di causa è stato determinato un tasso effettivo esercitato concretamente dall’istituto di credito pari a 6,56%. Tale valore risulta difforme rispetto all’I.S.C./ T.A.E.G. convenuto tra le parti e pari al 6,03%.
Ci si trova dunque nella fattispecie descritta dall’art. 125 bis TUB che al comma 7 prevede un meccanismo di sostituzione della clausola nulla determinativa del TAEG con al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
“(…) Conseguentemente il CTU, in conformità al quesito posto in corso di causa ad integrazione della consulenza tecnica, ha provveduto a ridefinire il rapporto dare/avere tra le parti predisponendo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice applicando il tasso nominale minimo del BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione del mutuo”.
Tribunale di Lecce – contratti bancari – Mutuo – TAEG/ISC pattuito e ricalcolato – divergenza – art. 125 bis TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo – Indeterminatezza TAEG e regime di capitalizzazione



