Tribunale di Treviso e Contratti bancari – Mutuo fondiario – Procedura esecutiva e limite di finanziabilità – Violazione del limite di finanziabilità – art. 38 TUB – Sospensione della procedura esecutiva – Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Secondo il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Treviso, 24 Maggio 2021, la violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario di cui all’art. 38 TUB comporta la nullità del finanziamento “secondo l’oramai consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte”.
Inoltre, “ai fini della verifica del superamento del limite di finanziabilità, deve essere accertato il reale valore dell’immobile ipotecato, all’epoca della stipulazione del mutuo fondiario” e non “una valutazione attuale del bene pignorato”.
Il Giudice accoglie l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo, poiché ritiene che “sussistano (…) elementi sufficienti per sospendere la procedura esecutiva, poiché l’istituto di credito avrebbe dovuto erogare un importo massimo di € 33.600,00, pari all’80% del valore del bene compravenduto”.
Sintesi dell’articolo: Procedura esecutiva e limite di finanziabilità



