Corte di Cassazione e Contratti bancari – Art. 119 TUB – Richiesta documentazione alla banca – onere della prova – ordine di esibizione art. 210 c.p.c. – richiesta documentazione – consulenza tecnica d’ufficio – perizia econometrica
La Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 24641/2021 del 13 settembre 2021, ha operato un cambio di indirizzo in ordine all’esibizione degli estratti conto da parte della Banca, richiesta in giudizio ai sensi dell’art. 210 c.p.c.
Non è possibile agire riservandosi di chiedere, direttamente al giudice, la documentazione dell’ultimo diritto, necessaria proprio a fornire supporto probatorio alla domanda avanzata in via “esplorativa”.
Nei casi in cui precedentemente non sia stata presentata una apposita richiesta all’istituto di credito, spiega la Corte, non vi è un diritto del cliente a chiedere l’adempimento in quanto l’obbligazione non si è ancora costituita.
La Cassazione ricorda “in sintesi:
-) ai sensi del secondo comma dell’articolo 119 la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente;
-) ai sensi del quarto comma il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso”.
“Così stando le cose, il cliente può, se lo ritiene, e se, come si è appena osservato, ne ha l’esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto.
E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile.
In caso di inadempimento della banca dell’obbligazione sancita dal quarto comma dell’articolo 119, il cliente ha a disposizione diverse strade.
Una di queste, quella che qui interessa (accanto al ricorso all’ABF o al ricorso per decreto ingiuntivo), è l’istanza di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c.
(…) È inoltre principio del tutto saldo, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’esibizione a norma dell’articolo 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante sicché l’ordine in questione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo a documenti (o altre cose) la cui acquisizione al processo sia necessaria, e cioè atti concernenti la controversia, i.e. atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (Cass. 8 settembre 2003, n. 13072).
Grava sulla parte che invochi l’intervento officioso del giudice l’onere di allegare e provare l’esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l’utilizzo di tali poteri, ovvero l’impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all’onere probatorio.
In ogni caso, l’ordine di esibizione di un documento non può essere disposto allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
Ergo, se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell’articolo 119, e la banca non vi ha ottemperato, l’ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c.
Quanto all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio occorre osservare quanto segue.
Questa Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’articolo 2697 c.c.,
Può infine affermarsi il seguente principio: «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse»”.
Sintesi dell’articolo: Richiesta documentazione alla banca



