Tribunale di Napoli, contratti bancari, richiesta art. 119 tub, richiesta documentazione, interruzione della prescrizione, perizia anatocismo bancario
Tribunale di Napoli, sentenza n. 4147 del 28 aprile 2025:
“Pervero, in punto di diritto “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l’interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l’effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato, l’effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge (…).
In questi termini, anche se in materia di risarcimento dei danni, si veda Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.279, per cui “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l’interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (sul punto si veda anche Cassazione civile sez. VI, 14/06/2018, n.15714 e Tribunale Savona sez. I, 02/11/2021, n.831, per cui “Affinché un atto di diffida o di messa in mora sia utile al fine di interrompere il decorso della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di volere fare valere fin da subito il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) e tale condizione non è sussistente laddove siano ravvisabili semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore, o nell’ipotesi in cui il creditore indichi di volere differire ad un momento futuro, senza già esplicare formalmente la pretesa, la volontà di fare valere il suo diritto”)”.



