Tribunale di Alessandria e mutuo, indeterminatezza mutuo alla francese, Omessa pattuizione della capitalizzazione composta, Mancata pattuizione della capitalizzazione composta, regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice, mancata indicazione dell’ammortamento alla francese e dell’ammortamento all’italiana, indicazione del tasso effettivo TAE, anatocismo mutuo alla francese, mancanza di un elemento tipizzante del contratto, interesse composto, perizia econometrica mutuo Milano, professionista esperto in contenzioso bancario, ricalcolo secondo l’art. 117 TUB
Tribunale di Alessandria, sentenza n. 172 del 09 aprile 2026:
“Infine il CTU (vedi par. 4.2.1.7.) ha accertato che, invece, non risulta esplicitato in contratto il regime di calcolo degli interessi, se semplice o composto, né il piano di ammortamento ad esso allegato che, come detto, riguarda la sola quota capitale delle rate, espone un esempio di calcolo degli interessi da cui si possa eventualmente inferire la formula utilizzata.
Inoltre in nessuna parte del contratto è detto che il regime di capitalizzazione è “alla francese” (ossia un regime composto) o “all’italiana” (ossia un regime semplice) sicché neppure in tale modo è possibile capire il regime di calcolo degli interessi.
Al riguardo va aggiunto che ove si ritenesse presente indeterminatezza nella formula di calcolo degli interessi ai fini dell’applicabilità dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117 TUB risulterebbe travolta l’intera clausola relativa agli interessi stante il vincolo strettamente funzionale tra la modalità di capitalizzazione rispetto al calcolo degli stessi (sul punto vedi Cass. 35084/24).
Ritiene il Tribunale che in punto regime di capitalizzazione degli interessi corrispettivi e quindi tasso degli stessi il contratto sia nullo per indeterminatezza in quanto appare chiaro che su tale questione non vi è stato alcun effettivo accordo fra le parti.
E’ vero che il CTU, rinvenendo nell’allegato C al contratto (piano di ammortamento del capitale), l’indicazione del tasso periodale dello 0,329% corrispondente ad un tasso annuo del 3,954% e il tasso effettivo annuo del 4,026% ne ha dedotto che il tasso del 3,954% non può che essere il tasso convertibile mensilmente che, come tale, si utilizza nella modalità di capitalizzazione semplice – con la conseguenza che il tasso 3.954% va applicato al capitale residuo tramite il regime dell’interesse semplice; ma non è chi non veda come solo un esperto in matematica finanziaria può effettuare considerazioni di questo genere, che certamente la legale rappresentante di in sede di stipula del mutuo non ha Pt_1 invece potuto effettuare.
In altre parole la presenza di un tasso effettivo riportato in un allegato contrattuale può in qualche modo risolvere un problema di trasparenza dell’operato successivo della CP_1 ma non colma in alcun modo la lacuna dell’assenza della pattuizione.
Ciò detto non resta che affermare che la non può pretendere l’applicazione di un regime di CP_1 calcolo e quindi di tassi di interesse non pattuiti, con la conseguenza che per il calcolo degli interessi si debbono applicare i tassi sostitutivi previsti dal comma 7 lett. a) dell’art. 117 T.U. Bancario.
Questa statuizione assorbe ogni ulteriore questione e in particolare quella, sollevata sempre da parte attrice, dell’applicazione di interessi anatocistici a seguito dell’applicazione di un regime di calcolo degli interessi composto o “alla francese”; nonché quella relativa alla correttezza del tasso degli interessi moratori applicati dalla in quanto con l’applicazione dei tassi sostitutivi si ha che fino alla data del deposito della CTU non è incorsa in insoluti e non deve Pt_1 pagare interessi di mora.
Si accoglie dunque il ricalcolo effettuato da CTU negli allegati alla relazione sub n.ri 8 e 9 da cui risulta che alla data di proposizione della domanda CP_1 Pt_1 grazie ai pagamenti effettuati, era a credito della di € 366.791,88.
Poiché tuttavia successivamente non ha più pagato le rate in scadenza, alla data di deposito della relazione del CTU il 30 settembre 2025 era a credito di soli € 25.821,89, mentre non sapendosi se successivamente ha pagato o meno le rate non è Pt_1 possibile stabilire se sia oggi a credito o a debito, anche se è assai probabile che abbia maturato un debito in quanto la provvista di € 25.821,89 esistente il 30 settembre 2025 scorso è stata certamente del tutto erosa dalle ulteriori sei rate scadute fra ottobre 2025 e il marzo di quest’anno, se non onorate da parte attrice.
(…) Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Accerta e dichiara che alla data del 30 settembre 2025 il saldo del rapporto di mutuo oggetto di causa era a credito di Parte_1 per € 25.821,89 a causa di pagamenti in eccesso da parte della mutuataria e che il corretto sviluppo del rapporto è quello di cui all’allegato 8 della relazione del CTU;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Omessa pattuizione della capitalizzazione composta – indeterminatezza mutuo alla francese
Articoli correlati:
Tribunale di Massa, 28/02/2026: Mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta



