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Tribunale di Milano, sentenza n. 774 del 29 gennaio 2026 (Fideiussioni omnibus nulle):
“L’accertamento dell’autorità costituisce una prova privilegiata dell’esistenza dell’intesa anti- concorrenziale e nel presente giudizio niente di diverso è stato dimostrato.
La fideiussione in questione è stata rilasciata proprio nel periodo temporale oggetto dell’indagine di Banca d’Italia e quindi essa è il frutto dell’intesa illecita.
L’art. 2, comma 3, della citata legge n. 287/1990 dispone altresì che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Tale nullità non può che estendersi anche ai contratti a valle, che rappresentano l’attuazione dell’intesa illecita (v. in questo senso Cass. SU n. 2207/2005 e n. 41994/2021).
Nel caso di specie, peraltro, la rilevanza sul mercato della condotta illecita è stata accertata limitatamente alle tre clausole sopra indicate, di modo che solo esse sono colpite dalla nullità, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, che nel caso di specie non sussiste.
ln conclusione, quindi, va accolta la domanda di nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus del 23/4/2003.
(…) Con riferimento alla fideiussione del 20/02/2014, invece, l’accertamento di Banca d’Italia non può valere quale prova privilegiata di un’intesa anticoncorrenziale, perché l’indagine si ferma al maggio 2005 e la fideiussione in questione è stata rilasciata ben nove anni dopo.
Si noti che non rileva nemmeno il fatto, in parte documentato dall’attrice, che anche all’epoca più banche utilizzavano un modulo di fideiussione contenente le tre clausole sopra indicate, o alcune di esse.
E’ notorio, infatti, che nel luglio 2005 l’ABI ha diffuso tra le associate uno schema di fideiussione omnibus che non contiene più le tre clausole censurate da Banca d’Italia.
In tal modo è venuto meno quella forma di intesa che può determinare la nullità comminata dall’art. 2. comma 3, legge n. 287/1990.
Le tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del precedente schema ABI sono di per sé lecite in mancanza della prova di un’intera anticoncorrenziale sul punto e tale intesa, in via logica, non è ricavabile dal semplice utilizzo di tale schema da parte di alcune banche.
(…) “La deroga totale all’applicazione di tale articolo comporta un’importante limitazione alla facoltà
del garante di opporre eccezioni, dal momento che questo non potrebbe più eccepire la tardività dell’azione del creditore.
La ratio della norma è rinvenuta nella opportunità di limitare il rischio, per il garante, derivante dal trascorrere del tempo e dal conseguente probabile peggioramento delle condizioni economiche del debitore, già inadempiente, ciò che potrebbe pregiudicare la fruttuosità della sua azione di regresso.
Si tratta, quindi, di una norma vessatoria e, poiché non è stata nemmeno ipotizzata una trattativa “sul punto, ne va dichiarata la nullità ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 206/2005″ .
(…) Parte attrice ha altresì documentato la cessione del credito a SPV s.r.l. (v. docc. 7 e 8, avviso pubblicato sulla GU e richiesta di pagamento di…) ed ha allegato che nessuna istanza è stata promossa nei confronti del debitore principale.
Si tratta di un fatto negativo, che parte attrice ha correttamente allegato e non sussistono ulteriori oneri probatori a carico della parte, perché nel caso di specie non è possibile individuare un fatto positivo contrario specifico suscettibile di formare prova da porre a carico della stessa.
Inoltre, una presunzione in favore dell’allegazione dell’attrice è ricavabile dalla richiesta di pagamento di euro 35.566 avanzata da nei confronti della garante in data 20/10/2022 (v. doc. 8), nella quale non si fa alcun cenno ad azioni o istanze nei confronti del debitore principale.
Per completezza si rileva che tale richiesta è stata formulata ben oltre il termine di sei mesi, operante ai sensi dell’art. 1957 c.c., di modo che resta ininfluente il disposto dell’art. 7 della fideiussione, che prevede il pagamento immediato a semplice richiesta scritta, atteso che in ragione della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., era comunque operante il termine di sei mesi, che non è stato rispettato.
Ne consegue che l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è fondata e l’attrice deve, quindi, essere dichiarata liberata dalle obbligazioni discendenti dalle due fideiussioni oggetto di causa”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni omnibus nulle
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