Tribunale di Napoli – contratti bancari – credito al consumo – Rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata- finanziamento ai consumatori – estinzione anticipata – rimborso dei costi – costi up front e costi recurring – Lexitor – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamento – analisi finanziamento al consumatore
Il Tribunale di Napoli, 14 dicembre 2021, condanna la banca al pagamento di circa € 6.100 per il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata (Lexitor).
“I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell’11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, nell’ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring.
Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari.
Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all’art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
(…) Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell’entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (…).
(…) Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l’estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.
(…) Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere accolta (…) deve essere condannata al pagamento, in favore (…) della somma di euro 3.449,68 (…) ed euro 2.743,14 (…)”.



