Corte di Appello di Milano – contratti bancari – Superamento del limite di finanziabilità – Nullità del mutuo fondiario – Violazione del limite di finanziabilità – Divieto di conversione d’ufficio di tale contratto – mutuo ordinario – mutuo garantito da ipoteca – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutui – perizia anatocismo – perizia usura
Secondo la Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1497 del 05 maggio 2022, il rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, rappresenta un elemento essenziale del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso.
Però, qualora si ritenga violato l’art. 38 TUB, non può essere operata d’ufficio la conversione del contratto in un ordinario contratto di mutuo garantito da ipoteca.
“Entrambi i motivi di appello, principale e incidentale, sono parzialmente fondati nella misura in cui sollevano il tema della mancata integrazione del contraddittorio, da parte del Tribunale, con l’istituto di credito mutuante Credito Valtellinese s.p.a., parte del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa. Ed invero, come correttamente evidenziato dall’appellante principale, il primo giudice, ritenuto violato nel caso di specie l’art. 38 TUB, ha implicitamente accertato la nullità del contratto di mutuo fondiario ed ha poi operato d’ufficio una conversione di tale contratto in un ordinario contratto di mutuo garantito da ipoteca. In tal modo il Tribunale ha deciso la causa oltre i limiti della domanda di parte, essendo indubbio che la conversione di un contratto nullo, ex art. 1424 c.c., possa essere chiesta soltanto da uno dei contraenti e presupponga altresì una compiuta verifica, da parte del giudice, dell’ipotetica volontà delle parti volta alla conclusione del diverso negozio”.
Sintesi dell’articolo: Superamento del limite di finanziabilità



