ABF Torino (art. del 2018): Se la banca non prova la facoltatività della polizza sul mutuo, il TAEG convenuto è nullo
lunedì, 28 Gennaio 2019
by Studio Caliendo
Nel caso in cui il mutuatario contesti la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, “premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio
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