×

CONTATTI

1Chiamaci per un appuntamento.
2 Studiamo la tua situazione.
3 Soluzione adottabile.

Se hai bisogno di informazioni, puoi anche inviarci una email a info@studiocaliendo.it. Grazie!

ORARIO STUDIO

Lun-Ven 9:00 - 19:30
Si riceve per appuntamento.
PER INFORMAZIONI: (+39) 329 202 58 42
  • SUPPORT

Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

Studio specializzato in:
Contenzioso Bancario
Anatocismo Equitalia
Sovraindebitamento.

M (+39) 329 202 58 42
Email: info@studiocaliendo.it

STUDIO CALIENDO
Via Prisco Palumbo n. 5 | 84014 Nocera Inferiore (Sa) | Milano: 20122 Via Cesare Beccaria, n. 5

  • Chi siamo
  • Cosa facciamo
    • Contenzioso bancario
    • Anatocismo Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Analisi Tecnica Contratti
      • Centrale dei Rischi
      • Analisi del Conto Corrente
      • Analisi e perizie dei contratti dei Mutui
      • Analisi Contratti di Factoring
      • Analisi Contratti di Leasing
      • Prestiti Personali e Cessioni Quinto
      • Analisi della carta Carta Revolving
      • Analisi Fatture-Utenze Irregolari
  • Studi Legali
  • Costo di una perizia
  • Sentenze
    • Apertura di credito in conto corrente
    • Buoni Fruttiferi Postali
    • Derivati Finanziari
    • Leasing
    • Mutui e Finanziamenti
    • News
    • Sovraindebitamento
  • Contatti
ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER
  • Home
  • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
  • News
  • Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 35 del 21/01/2021: La mancata pattuizione dei tassi ultralegali rende nullo anche lo ius variandi
9 Settembre 2026

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 35 del 21/01/2021: La mancata pattuizione dei tassi ultralegali rende nullo anche lo ius variandi

Studio Caliendo
lunedì, 22 Marzo 2021 / Published in News

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 35 del 21/01/2021: La mancata pattuizione dei tassi ultralegali rende nullo anche lo ius variandi

Conseguenza della discrasia del TAEG

Tribunale di Ascoli Piceno e Contratti bancari – Mancata pattuizione dei tassi ultralegali – tassi ultralegali – interessi anatocistici – Delibera CICR 2000 – assenza di contratto di affidamento – nullità contrattuale – rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie – commissioni di massimo scoperto – valute

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 35 del 21 gennaio 2021, ha stabilito che la mancata pattuizione dei tassi ultralegali rende nulli anche i tassi applicati per ius variandi.

Se manca, infatti, il contratto di affidamento e manca la prova del suo limite, tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie

“Né può sostenersi la legittimità di detti tassi in virtù delle variazioni contrattuali susseguitesi nel tempo, posto che una variazione legittima di un tasso di interesse presuppone la validità dell’originario tasso di interesse “previsto nei contratti di durata” oggetto della variazione;

ed infatti, intanto un tasso di interesse originario può essere legittimamente ed unilateralmente variato in quanto quel tasso originario fosse valido e come tale produttivo di effetti tra le parti e ciò in virtù del principio generale, recepito dal nostro ordinamento, secondo cui “quod nullum est, nullum producit effectum” (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 21/02/2007).

Peraltro, per il generale principio normativo per il quale “il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente” (art. 1423 c.c.), giammai una variazione unilaterale di una originaria clausola nulla (quella in ipotesi priva di forma scritta) può sanare quella invalidità originaria, così come giammai l’esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti ne sana la nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003; Cass. N. 11156 del 1994).

Sotto altro profilo, in tutti i casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l’invio degli estratti conto) non vale a sanare l’originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l’art. 1346 cod. civ. esige “a priori”, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l’abbia portato a conoscenza dell’altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l’informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 2/10/2017; Cass. 01 febbraio 2002 n. 1287).

(…) Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l’addebito e l’accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell’ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (…)

ma è efficace solo se espressamente pattuita per iscritto.

(…) In disparte, infatti, la considerazione per cui l’eventuale nullità del contratto di affidamento ex art. 117 TUB per assenza di forma scritta è una nullità di protezione, a favore del correntista (che, dunque, per sua natura, non potrebbe essere né eccepita dalla banca né sollevata d’ufficio dal giudice né, infine, avere dei riverberi sfavorevoli per il correntista), nel caso che ci occupa, ad avviso di chi scrive, può concludersi, con sufficiente certezza, nel senso che i rapporti di conto corrente articolatisi nel tempo fra le odierne parti di causa (aperti nell’anno 1991 – conti n. 325 e 316 –) fossero, sin dall’inizio, assistiti da aperture di credito (…).

(…) tuttavia, la banca non ha fornito tempestiva prova dell’ammontare dell’affidamento cosicché, (…) dovranno essere considerate ripristinatorie tutte le rimesse

(…) Il Tribunale di Ascoli Piceno, dichiara l’illegittimità dell’applicazione di anatocismo, di tassi di interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni, oneri valute e ogni altra spesa in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. e 117 T.U.B.,

Condividi:

  • Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
  • Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn

Mi piace:

Mi piace Caricamento in corso…
  • Tweet
Tagged under: Anatocismo, CMS, contratti bancari, Delibera CICR 2000, interessi nulli, ius variandi, nullità contrattuale, nullità delle valute e Tribunale di Ascoli Piceno, perizia econometrica, perizia giurimetrica, rimesse solutorie e ripristinatorie, tassi ultralegali, Tribunale di Ascoli Piceno, Tribunale di Ascoli piceno e anatocismo, Tribunale di Ascoli Piceno e banche, Tribunale di Ascoli Piceno e conti correnti, valute, valute fittizie

What you can read next

Segnalazione in continuità alla Centrale Rischi
Tribunale di Napoli, 01/03/2022, sentenza n. 2125: Usura originaria in seguito alle modifiche unilaterali
Cessione del quinto e usura per assicurazione
Corte di Cassazione, 03/06/2026, ordinanza n. 17577: Cessione del Quinto e Usura: TEG e costi assicurativi
Successione del conto cointestato
ABF Napoli, 22/06/2022, decisione n. 2673: Apertura di credito revolving e forma scritta ad substantiam

POST RECENTI

  • Debiti col fisco e vendita della casa

    Corte di Cassazione, sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021: Agenzia delle Entrate, è reato vendere casa sottocosto per sfuggire ai debiti col Fisco

    Corte di Cassazione - Agenzia delle Entrate, è ...
  • No ad interessi calcolati sulle sanzioni

    Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16/01/2026: No ad interessi calcolati sulle sanzioni

    Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16...
  • Illegittima segnalazione a sofferenza

    Tribunale di Napoli Nord, 25/05/2026: Segnalazione alla Centrale Rischi – Illegittimità

    Tribunale di Napoli Nord, 25/05/2026 (Segnalazi...
  • Finanziamenti a catena nel piano del consumatore

    Tribunale di Nola, 25/05/2026: Piano del consumatore e finanziamenti a catena

    Tribunale di Nola, 25/05/2026 (Sovraindebitamen...
  • Saldo zero e anatocismo

    Tribunale di Napoli, 14/07/2026, sentenza n. 11543: Conto corrente: Anatocismo e saldo zero

    Tribunale di Napoli, 14/07/2026, sentenza n. 11...

CATEGORIE

Commenti recenti

    ARCHIVIO

    MENU

    • Home
    • Chi siamo
    • Cosa facciamo
    • Contenzioso Bancario
    • Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Costo di una perizia
    • Studi legali
    • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
    • Contatti
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Cookie law
    • Privacy policy

    POST RECENTI

    • Debiti col fisco e vendita della casa

      Corte di Cassazione, sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021: Agenzia delle Entrate, è reato vendere casa sottocosto per sfuggire ai debiti col Fisco

    • No ad interessi calcolati sulle sanzioni

      Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16/01/2026: No ad interessi calcolati sulle sanzioni

    • Illegittima segnalazione a sofferenza

      Tribunale di Napoli Nord, 25/05/2026: Segnalazione alla Centrale Rischi – Illegittimità

    CONTATTACI

    M (+39) 329 202 58 42
    Email: info@studiocaliendo.it

    Studio Caliendo
    Nocera Inf. SA: 84014 Via Prisco Palumbo 5
    Milano: 20122 Via C. Beccaria 5

    P. IVA: 0527 437 065 8

    • Home
    • Chi siamo
    • Cosa facciamo
    • Contenzioso Bancario
    • Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Costo di una perizia
    • Studi legali
    • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
    • Contatti
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Cookie law
    • Privacy policy
    • GET SOCIAL
    Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

    © 2017 STUDIO CALIENDO Credits: WCUBED.

    TOP
    %d

      Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

      Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

      Chiudi