Tribunale di Ascoli Piceno e Contratti bancari – Mancata pattuizione dei tassi ultralegali – tassi ultralegali – interessi anatocistici – Delibera CICR 2000 – assenza di contratto di affidamento – nullità contrattuale – rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie – commissioni di massimo scoperto – valute
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 35 del 21 gennaio 2021, ha stabilito che la mancata pattuizione dei tassi ultralegali rende nulli anche i tassi applicati per ius variandi.
Se manca, infatti, il contratto di affidamento e manca la prova del suo limite, tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie
“Né può sostenersi la legittimità di detti tassi in virtù delle variazioni contrattuali susseguitesi nel tempo, posto che una variazione legittima di un tasso di interesse presuppone la validità dell’originario tasso di interesse “previsto nei contratti di durata” oggetto della variazione;
ed infatti, intanto un tasso di interesse originario può essere legittimamente ed unilateralmente variato in quanto quel tasso originario fosse valido e come tale produttivo di effetti tra le parti e ciò in virtù del principio generale, recepito dal nostro ordinamento, secondo cui “quod nullum est, nullum producit effectum” (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 21/02/2007).
Peraltro, per il generale principio normativo per il quale “il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente” (art. 1423 c.c.), giammai una variazione unilaterale di una originaria clausola nulla (quella in ipotesi priva di forma scritta) può sanare quella invalidità originaria, così come giammai l’esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti ne sana la nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003; Cass. N. 11156 del 1994).
Sotto altro profilo, in tutti i casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l’invio degli estratti conto) non vale a sanare l’originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l’art. 1346 cod. civ. esige “a priori”, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l’abbia portato a conoscenza dell’altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l’informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 2/10/2017; Cass. 01 febbraio 2002 n. 1287).
(…) Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l’addebito e l’accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell’ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (…)
ma è efficace solo se espressamente pattuita per iscritto.
(…) In disparte, infatti, la considerazione per cui l’eventuale nullità del contratto di affidamento ex art. 117 TUB per assenza di forma scritta è una nullità di protezione, a favore del correntista (che, dunque, per sua natura, non potrebbe essere né eccepita dalla banca né sollevata d’ufficio dal giudice né, infine, avere dei riverberi sfavorevoli per il correntista), nel caso che ci occupa, ad avviso di chi scrive, può concludersi, con sufficiente certezza, nel senso che i rapporti di conto corrente articolatisi nel tempo fra le odierne parti di causa (aperti nell’anno 1991 – conti n. 325 e 316 –) fossero, sin dall’inizio, assistiti da aperture di credito (…).
(…) tuttavia, la banca non ha fornito tempestiva prova dell’ammontare dell’affidamento cosicché, (…) dovranno essere considerate ripristinatorie tutte le rimesse
(…) Il Tribunale di Ascoli Piceno, dichiara l’illegittimità dell’applicazione di anatocismo, di tassi di interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni, oneri valute e ogni altra spesa in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. e 117 T.U.B.,



