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Tribunale di Avezzano, 21 febbraio 2026, sentenza n. 168:
“(…) L’espletata CTU contabile, a seguito degli accertamenti effettuati, ha consentito di accertare profili di anatocismo nel piano di ammortamento, con consequenziale rideterminazione dell’effettivo dare-avere, relativo al rapporto per cui è causa.
Sul punto si richiamano integralmente le conclusioni del CTU, in quanto esaustive e scevre da vizi logici e metodologici, che così argomentava: “Sulla base delle risultanze delle analisi documentali e tecnico contabili compiute dal sottoscritto C.T.U. e tenendo conto del quesito posto dal G.U., è risultato quanto segue:
A) il TAEG/ISC applicato al contratto di mutuo è risultato più sfavorevole al cliente rispetto a quello indicato in contratto.
In applicazione dell’art. 117, co. 6, TUB, tale difformità implica la nullità della relativa clausola con conseguente ricalcolo ai sensi dell’art. 117, co. 7, del TUB.
Si è dato, pertanto, luogo al ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione dei tassi BOT MIN emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, come previsto nei casi di assenza o di erronea indicazione del TAEG/ISC;
B) la tipologia di piano di rimborso adottato per il finanziamento de quo è quella dell’ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta degli interessi, pertanto, come richiesto dal quesito, il piano di ammortamento è stato ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice;
(…) Alle somme rideterminate mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art.117 TUB con capitalizzazione semplice nessun costo aggiuntivo dovrà essere ulteriormente addebitato al consumatore ed ogni somma precedentemente pagata a titolo di costi collaterali dovrà essere imputata a capitale.
Pertanto il ricalcolo degli interessi ai tassi sostitutivi dovrà tener conto dei principi di cui artt. 117 e 125 bis TUB.
Nel caso di specie l’importo finanziato deve essere depurato delle spese d’ istruttoria e dei costi per polizze assicurative, trattenute al momento dell’erogazione del credito.
Le spese d’istruttoria e i canoni assicurativi, sono stati illegittimamente computati come parte del capitale fruttifero di interesse.
(…) Accerta e dichiara che il rapporto di finanziamento va rideterminato come in parte motiva e, per l’effetto, condanna l’opponente favore di Controparte_1 Parte_1 l pagamento in della somma di euro 5.979,41 oltre interessi legali dalla data di debenza al saldo;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Anatocismo nel mutuo alla francese
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