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Tribunale di Bergamo sentenza del 09 ottobre 2024:
“(…) adiva il Tribunale al fine di far accertare la natura usuraria del TEG applicato nel contratto di finanziamento n. 39271 dallo stesso sottoscritto il 9/09/2009.
(…) Lo stesso contratto di finanziamento indica che il tasso di interesse comprensivo di oneri e spese era pari a 15,924%, mentre al netto di oneri e spese assicurative era pari a 11,259%.
Parte ricorrente ha poi fornito un prospetto dal quale si evince che il tasso di interesse non comprensivo dei soli oneri erariali era pari al 15,810%, prospetto cui parte convenuta non ha opposto alcun diverso calcolo.
(…) Assume il ricorrente che il tasso soglia usura era pari al 13,82% alla data di stipula.
Ne consegue che, per effetto della norma specifica sopra richiamata, nella fattispecie in esame nel calcolo del tasso devono essere ricomprese tutte le spese indicate in contratto ed in particolare quelle per la stipula della polizza vita.
Questa, infatti ed in particolare, è strettamente connessa all’erogazione del credito in quanto obbligatoria ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 180/50 e contestuale alla conclusione del contratto di finanziamento.
(…) Ne consegue, in forza del disposto di cui all’art.1815 c.c., la gratuità del finanziamento concesso e l’obbligo da parte della convenuta alla restituzione di quanto pagato in relazione alle poste incluse nella determinazione del tasso e 4 dunque anche le commissioni e le spese, con la sola esclusione degli oneri erariali (in tal senso specificatamente anche Arbitro Bancario Finanziario 12830/2018, Corte App.Milano rep. 2598/24)”.



