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Tribunale di Brindisi, 27 aprile 2026:
“Da una prima CTU contabile del 11.09.2023 esperita (con varie integrazioni) a cura della … è emerso che “gli effetti anatocistici (conseguenti al piano di ammortamento applicato) hanno determinato il superamento del Tasso soglia vigente per Mutui ipotecari a tasso variabile di cui al DM L. 108/96 – 8,565% sia con riferimento al Tasso di interesse Corrispettivo, al momento della pattuizione (31.10.2007), individuandolo nella misura di 10,453% che al Tasso di interesse di allora che è 12,017%”.
Più precisamente “nel caso de quo l’ammontare degli interessi è maggiore, con piano di ammortamento alla francese, rispetto a quello maturato con piano di ammortamento semplice per un importo pari a € 128.833,02: detto importo costituisce un ulteriore costo “occulto” del credito”.
Trattandosi di un costo aggiuntivo che corrisponde ad una componente remunerativa del credito, esso va incluso fra le componenti economiche che concorrono alla formazione del TAEG, ai fini della verifica del superamento dei limiti di soglia anti-usura.
Nel caso in esame, la CTU ha accertato che, aggiungendo detta componente economica alle altre, il tasso di interesse corrispettivo effettivo al momento della pattuizione era pari al 10,453% e dunque superiore al limite di soglia anti-usura, che era 8,565%.
Successivamente, la CTU è stata chiamata a rispondere al seguente quesito integrativo: “risponda il CTU se, nel verificare il superamento o meno dei limiti di soglia anti-usura abbia o meno operato la maggiorazione del 2,10%”, tenuto conto che, nella relazione originaria non era stata operata la maggiorazione del 2, 10% in quanto i quesiti, che ne escludevano l’applicazione, erano stati disposti all’udienza del 25/06/2019, ben antecedente alla sentenza di Cass. Sez. Unite, 18 settembre 2020, nr. 19597, che avrebbe successivamente stabilito principi chiarificatori sul tema.
Sul quesito integrativo la CTU ha risposto nei seguenti termini:
“Il tasso di interesse Corrispettivo rideterminato, alla data di pattuizione (31/10/2007) era pari a 8,14% entro il tasso soglia di 8,565% – C. T. U. originaria;
Il tasso di mora rideterminato (senza maggiorazione di 2,10%+50% ex art. 2, co 4 L.,108/96) era pari a 9,55% superiore al tasso soglia di 8,565% – C.T.U. originaria;
Solo per il Tasso di Mora, se si tiene conto della maggiorazione di 2,10%+ 50% ex art. 2, co 4 L.,108/96) il tasso di 9,55% è entro il tasso soglia di 11,715% – 21\ C.T.U. Integrativa”.
Ciò nulla sposta rispetto alla già acclarata superiorità del tasso di interesse convenzionale rispetto al limite di soglia anti-usura, atteso che l’integrazione del 2,10% (ai fini della verifica del superamento del tasso soglia) riguarda solo il tasso di interesse di mora e non anche quello corrispettivo.
Infatti, come chiarisce la CTU,
“Tenuto conto degli effetti anatocistici come da C.T. U. integrativa del 11/09/2023:
Tasso Corrispettivo rideterminato era 9,346% superiore al tasso soglia usura 8,565%”.
Per effetto del superamento dei limiti di soglia anti-usura, fin dal moneto della pattuizione del tasso convenzionale, e in forza di quanto stabilità dell’art. 1815 co. 2 cc, deve affermarsi la nullità della clausola che stabilisce il tasso di interesse convenzionale (di conseguenza è nulla anche quella sul tasso di mora che viene regolata sulla base della determinazione del tasso convenzionale).
Pertanto, alla società concedente il mutuo spetta il solo rimborso della sorte capitale, con gli interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna rata di mutuo eventualmente non corrisposta, nonché il rimborso delle spese pattuite per iscritto e degli oneri fiscali, con esclusione degli interessi di qualsiasi natura”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura prodotta dalla capitalizzazione composta che rappresenta un costo occulto
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