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  • Tribunale di Ivrea, 22/12/2025, sentenza n. 1486: Parametri per la Corretta determinazione del TAEG nel credito al consumo
20 Aprile 2026

Tribunale di Ivrea, 22/12/2025, sentenza n. 1486: Parametri per la Corretta determinazione del TAEG nel credito al consumo

Studio Caliendo
venerdì, 27 Febbraio 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Ivrea, 22/12/2025, sentenza n. 1486: Parametri per la Corretta determinazione del TAEG nel credito al consumo

Manipolazione dell’Euribor

Tribunale di Ivrea e sentenze banche, art. 1957 c.c., Parametri per determinare il corretto taeg, taeg corretto e taeg effettivo, perizia econometrica finanziamenti, clausole vessatorie finanziamenti, consumatore, credito al consumo, fideiussione, esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario

 

Tribunale di Ivrea, 22/12/2025, sentenza n. 1486:

“Parte opponente ha dedotto che il Taeg dichiarato in contratto sarebbe difforme da quello reale, non essendo comprensivo del costo della polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento (pari ad € 4.860,00), e ha invocato la nullità della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 125 bis comma 6° T.U.B. richiedendo la rideterminazione del tasso di interesse in base a quello legale.

(…) Ebbene, va precisato anzitutto che nel caso in esame l’asserita discordanza tra il Taeg dichiarato in contratto e quello reale è soggetta all’applicazione dell’art. 125 bis T.U.B. in quanto il contratto è stato concluso successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, esso costituisce un contratto di credito al consumo ex art. 121 d.lgs. 385/1993 in quanto è stato stipulato dalla parte finanziata per scopi personali (cfr. anche la dicitura “richiesta di prestito personale” riportata sull’intestazione del modulo contrattuale) e non rientra in alcune delle ipotesi eccettuative contemplate dall’art. 122 T.U.B.

(…) È stato chiarito, in particolare, che il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell’oggetto dell’assicurazione (rimborso del credito o l’immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all’operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l’operazione non avrebbe avuto attuazione (cfr. Cass. 13536/2023).

In termini più chiari, il servizio si intende obbligatorio quando il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare anche il contratto avente а oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni se non stipulando anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio.

Rispetto al contenuto della prova (incombente sul mutuatario che invochi l’applicazione dell’art. 125 bis T.U.B. oppure la natura usuraria del tasso), la sussistenza della prova del collegamento può essere offerta con ogni mezzo (cfr. Cass. 13536/2023).

(…) Compiute tali premesse di ordine generale e passando al caso di specie, risulta documentalmente che Parte 1 abbia aderito, contestualmente al finanziamento, alla polizza assicurativa denominata “Assicurazione sul prestito”, (…)

La denominazione del prodotto assicurativo “Assicurazione sul prestito” costituisce, a parere del giudice, un primo indizio sintomatico dell’esistenza di un collegamento tra l’assicurazione e il credito, a dispetto della qualificazione della copertura come “facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento” riportata nell’intestazione del modulo.

La relazione necessaria tra le polizze assicurative e il finanziamento al consumo è confermata anche dai seguenti elementi di carattere indiziario (cfr. doc. 3 sub. all. 4 f. convenuta):

1) la durata della copertura è parametrata a quella del finanziamento;

2) i rischi (decesso, invalidità permanente, perdita di impiego e inabilità temporanea totale) hanno attinenza con il rimborso del credito essendo collegati al verificarsi di una serie di eventi che, colpendo la persona oppure la capacità patrimoniale dell’assicurato, potrebbero pregiudicare la sua capacità di rispettare il piano rateale dei pagamenti;

Dall’esame di tali elementi emerge pertanto l’esistenza di chiaro collegamento tra il contratto di finanziamento e il prodotto assicurativo, tale da connotare il premio di polizza come un vero e proprio costo del credito.

Le spese assicurative devono pertanto essere incluse nel costo totale del credito, con la conseguenza che il T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento al consumo non risulta conforme a quello reale, come rilevato inequivocamente dalla consulenza tecnica disposta nel giudizio, con conseguente necessità di ricalcolare i rapporti di dare-avere tra le parti in base al disposto dell’art. 125 bis T.U.B.

(…) In base al ricalcolo effettuato il c.t.u. ha determinato in € 4.965,21 la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato (…)”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Parametri per determinare il corretto taeg

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