Tribunale di Lucca – contratti bancari – usura – banche – anomalie bancarie – Mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione – anatocismo bancario – perizia usura – perizia mutuo usura – perizia anatocismo – perizia mutuo – analisi mutuo – perizia econometrica mutuo – perizia giurimetrica mutuo – verifica anomalie bancarie – piano di ammortamento alla francese – regime di capitalizzazione semplice e regime di capitalizzazione composta – ammortamento alla francese e regime di capitalizzazione composta
Il Tribunale di Lucca, 06 maggio 2024, con sentenza n. 610:
“Riguardo alla prima questione, ritiene questo giudice in aderenza alla prevalente giurisprudenza di merito che il piano di ammortamento alla francese non determini di per sé alcun fenomeno anatocistico e che sia, pertanto, legittimo (…).
Orbene, nel caso di specie, nel contratto di stipulato dalle parti non risulta l’indicazione mutuo del regime finanziario applicato e sul punto è stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio.
il C.T.U., all’esito di un’accurata indagine metodologicamente corretta, ha accertato che: «a) la verjfica se nel rapporto di mutuo oggetto di causa siano stati capitalizzati gli interessi informa composta senza che fosse stato pattuito il relativo regime di capitalizzazione, evidenzia che la ricostruzione del piano di ammortamento teorico sulla base e del T.A.N. contrattuale (allegato n. 2) effettuata su un importo di 214.680,66 con piano di ammortamento alla francese (…)
In detta ipotesi la ricostruzione effettuata corrisponde al piano di ammortamento allegato al con tratto consegue che il regime di capitalizzazione ne applicato è quello composto ed i giorni risultano contabilizzati con l’anno commerciale anziché con l’anno civile come indicato nel piano di ammortamento.
(…) non essendo stato dichiarato nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo, risulta preclusa alla parte mutuataria l’effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi, con conseguente violazione dell’art. 117 T.U.B.
Pertanto, del tutto correttamente il C.T.IJ. ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi cx art. 117, lettera a) T.U.B. con applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice, accertando una differenza a favore della parte mutuataria, tra interessi corrisposti al tasso applicato in costanza di rapporto e quelli sostitutivi bot, pari ad € 10.134,51 (…)”.
Oggetto dell’articolo: Mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione



