Tribunale di Mantova – Contratti bancari – estinzione anticipata – sentenza Lexitor – rimborso di tutti i costi – costi up front – contratto di cessione del quinto – art. 125 TUB – perizia giurimetrica – perizia econometrica
Il Tribunale Mantova, 02 Febbraio 2021, condanna la Banca al pagamento della somma di euro 5.138,59, in favore del cliente che aveva estinto anticipatamente un contratto di cessione del quinto.
Secondo il Giudice, si deve offrire un’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB conforme al diritto europeo e pertanto, nel caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, compresi i c.d. costi upfront (i costi fissi), in proporzione alla vita residua del negozio.
“Per tutte queste ragioni, congiuntamente considerate, le domande svolte dal ricorrente in via principale non meritano accoglimento, dovendosi ritenere, in linea con la più recente giurisprudenza di merito e con quella dell’ABF, che la distinzione tra costi up front e recurring abbia perso rilevanza giuridica agli effetti dell’art. 125 sexies TUB”.